Nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno scorso è stato pubblicato il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 (allegato) Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024, con entrata in vigore dallo stesso giorno di pubblicazione.
L'articolo 1 ha introdotto la nuova disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato (due prove scritte e una prova orale) che sarà applicata dalla prossima sessione di esame.
Le prove hanno ad oggetto la redazione di:
a) un parere motivato su una questione proposta in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;
b) un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un caso pratico proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.
La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta e consiste in un colloquio avente ad oggetto
a) la soluzione di un caso pratico che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;
b) la risposta a tre quesiti: il primo in materia di diritto processuale, civile o penale, a scelta del candidato, il secondo in materia di diritto sostanziale, civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato, e il terzo in materia di diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell’Unione Europea o tributario, a scelta del candidato;
c) un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.
La valutazione delle prove si fonda sui seguenti criteri:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarità;
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
Sono stati conseguentemente abrogati gli articoli 46, 47 e 49 della legge professionale vigente.





