Tribunale per i Minorenni di Milano - linee guida liquidazioni civili. Avvocato nominato curatore speciale del minore.

In allegato, le linee guida per la liquidazione dei compensi ai difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello stato nei procedimenti civili innanzi al Tribunale per i minorenni di Milano, sottoscritte dalla Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano dott.ssa Paolo Ortolan e dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano avv. Antonino La Lumia.

 

I criteri elaborati troveranno applicazione sia con riguardo all'attività difensiva svolta dai difensori delle parti ricorrenti, convenute o intervenute nel processo sia a quella del curatore speciale del minore nominato dal Giudice.

A tal proposito, l'art. 10septies del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 gennaio 2022, n. 147 prevede, invero, che "per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi civili in cui è, di volta, in volta, nominato".

 

Si intendono inclusi nella categoria dei procedimenti contenziosi tutti i procedimenti per i quali il Tribunale per i Minorenni è funzionalmente competente soggetti al rito unico introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia disciplinati dagli artt. 473-bis ss. c.p.c.; nonché i processi di adottabilità ex artt. 8 ss l. n. 184/1983.

 

Per la liquidazione si fa riferimento agli importi indicati per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, nei minimi di legge.

Pertanto, con una scelta quanto meno discutibile, si riduce della metà non il valore medio, bensì il valore minimo.

 

Tuttavia, nell'ambito della fase istruttoria al fine di correttamente remunerare l'attività svolta, per quantità e qualità, si distinguono:

- una prima ipotesi di compenso liquidabile in caso di istruttoria di complessità base, che ricorre qualora siano state celebrate soltanto l'udienza di prima comparizione ed una udienza di verifica intermedia: in questo caso troveranno applicazione i valori minimi di legge;

- una seconda ipotesi in caso di istruttoria di complessità media che ricorre qualora, oltre alla prima udienza di comparizione, sia stata svolta udienza di ascolto del minore e/o almeno due udienze di verifica oltre la prima: in questo caso troveranno applicazione i valori medi;

- una terza ipotesi in caso di istruttoria di complessità alta che ricorre qualora sia stata espletata CTU e/o siano svolte almeno 4 udienze di verifica (oltre la prima): in questo caso troveranno applicazione i valori massimi.

 

In applicazione di tali criteri, la TABELLE si trovano all’interno del file allegato.

 

 

 

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