In allegato, i nuovi format a seguito dell’ultimo quater approvato dalla sezione che riguarda i modelli delle vendite mobiliari e le disposizioni per i compensi degli ufficiali giudiziari ex art. 492bis c.p.c. con cui il Presidente e i Giudici della Sezione Terza del Tribunale Civile di Monza
1) ritenuto necessario riordinare le disposizioni generali che regolamentano le vendite mobiliari, già in adozione presso la sezione, hanno deliberato i nuovi format
2) ritenuto, inoltre, adottare delle linee guida in materia delle procedure esecutive mobiliari ex art. 492 bis c.p.c. al fine di scongiurare interpretazioni difformi dalla ratio sottesa alla nuova disciplina e di adottare provvedimenti uniformi nell’ambito della liquidazione dei compensi in favore dell’Ufficiale Giudiziario ex art. 122 D.P.R. 1229/1959, modificato dal D.L. n.132/2014 convertito con modifiche dalla L. n. 162/2014,
hanno deliberato
a) le istanze di accesso ex art. 492 bis c.p.c. contenenti dichiarazione di non procedere all’esecuzione del pignoramento da parte dell’Ufficiale Giudiziario non saranno accettate dall’UNEP.
Si rammenta, infatti, che la copertura normativa alle istanze e al conseguente accesso informatico alle banche dati da parte degli Ufficiali è data dall’art. 492 bis comma I c.p.c., il quale presuppone il susseguente pignoramento, dall’art. 492 bis comma 2 c.p.c. ovvero dall’art. 155 sexies disp. att. c.p.c., i quali presuppongono autorizzazione giudiziale.
Ne consegue che tali istanze risultano esplorative ed espongono l’Ufficiale a graviresponsabilità per violazione delle disposizioni a tutela della privacy.
b) Laddove all’istanza ex art. 492 bis con esito positivo segua una esecuzione autonoma (diretta e/o presso terzi) è comunque dovuto il compenso aggiuntivo previsto dall’art. 122 D.P.R. 1229/1959, poiché l’istanza di accesso è finalizzata esclusivamente all’esecuzione.
In assenza di parametri di determinazione del compenso per quest’ultima ipotesi, possono comunque trarsi elementi di riferimento dal penultimo comma dell’art. 122 DPR n. 1229/59 laddove indica criteri specifici di ripartizione interna del compenso tra ufficialegiudiziario incaricato delle verifiche e ufficiale competente per l’esecuzione qualora all’esito degli accertamenti il primo non risulti competente, criteri dai quali si può desumere l’entità del compenso da attribuire per la sola fase di verifica.
La norma consente di ritenere la fase di verifica quella più impegnativa rispetto all’avvio dell’esecuzione, in quanto attribuisce all’ufficio incaricato delle verifiche una percentuale del compenso complessivo maggiore del 50% rispetto a quella attribuita alla mera fase esecutiva.
Nel caso di avvio autonomo da parte del creditore dell’esecuzione dopo aver usufruito del servizio di accertamento e verifica offerto dagli Ufficiali si ritiene di dover liquidare il compenso nella misura pari all’80% di quello complessivo.
La percentuale è fissata in tale entità al fine di evitare che gli Ufficiali Giudiziari vengano privati del compenso per tale attività a causa di una prassi non solo contraria all’iter di avvio dell’esecuzione disegnato dal legislatore all’art. 492bis c.p.c., ma anche contraria ai canoni di lealtà processuale.
La liquidazione potrà essere eseguita previo deposito da parte dell’UNEP di istanza di liquidazione che consenta di verificare la coincidenza dei terzi pignorati con coloro che risultano dal verbale delle ricerche.
A tali fini il Tribunale autorizza l’accesso diretto dell’UNEP ai registri SIECIC.
c) Si rammenta che il compenso aggiuntivo previsto dalla legge per l’Ufficiale Giudiziario “Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare”, rientra tra le spese di esecuzione, ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni, lavorativi, dalla richiesta.
L’Ufficiale costituisce a tutti gli effetti ausiliario dell’ordine giudiziario ed in particolare per il procedimento ex art. 492bis c.p.c. del Giudice dell’esecuzione, che conseguentemente è tenuto alla liquidazione del relativo compenso anche nell’ipotesi di pignoramento eseguito in via autonoma grazie agli esiti positivi dell’accesso ex art. 492bis c.p.c.
In tale ultima ipotesi per esigenze di efficienza e razionalizzazione dovrà ritenersi competente il G.E. assegnatario del fascicolo avviato in autonomia dal creditore grazie alle verifiche effettuate dagli Ufficiali su incarico del primo.
Il relativo compenso gode del privilegio ex art. 2777 c.c. e, fermo il limite massimo previsto dalla legge1, va parametrato:
• in caso di incapienza parziale:
o sul prezzo di aggiudicazione dei beni mobili;
o sul valore dei crediti assegnati all’udienza di assegnazione, ovvero, nel casodi assegnazione di crediti periodici, sul valore del credito precettato, non ritendo di gravare l’Ufficiale del rischio connesso al pagamento periodico;
• in caso di totale capienza, sul valore del credito definito in precetto;
• in caso di conversione, sull’importo determinato dal G.E., con dimidiazione.
Esso graverà, in caso di esecuzione fruttuosa:
• sul debitore (pignoramento diretto ovvero ex art. 513, 494 terzo comma, ovvero in caso di pignoramento che segua a istanza 492 bis c.p.c.);
• sul terzo pignorato.
Si provvederà in tal caso alla liquidazione nell’ordinanza di assegnazione e alla diretta formazione di un titolo esecutivo in favore dell’UNEP nei confronti del terzo pignorato e del creditore in solido.
In caso di estinzione per inattività della parte ovvero di rinuncia ovvero di chiusura anticipata per causa diversa da quelle previste di seguito, il compenso sarà a carico del creditore, come previsto dalla legge per l’ipotesi generale di estinzione.
In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede e comunque non può eccedere l'importo di euro 3.000,00”.
In caso di esecuzione infruttuosa, anche in ipotesi di dichiarazione negativa del terzo ovvero di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, non è dovuto il compenso.
d) Nel caso di esecuzioni esenti in materia di lavoro, famiglia, art. 32 disp. att. c.p.p., il compenso è dovuto ed è a carico del creditore.
