Gestionale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita

Il Consiglio Nazionale Forense ha attivato il 5 febbraio scorso la nuova piattaforma unica nazionale che permette agli avvocati di eseguire, con una sola operazione, il deposito a fini statistici (art. 11, d.l. 132/2014) degli accordi di negoziazione assistita e, per i soli accordi in materia di famiglia, il deposito finalizzato all’archiviazione e conservazione da parte dei Consiglio dell’Ordine (art. 6, c. 3-ter, d.l. 132/2014).

 

L’utilizzo della nuova piattaforma CNF mette a disposizione, attraverso l’area personale (accesso con SPID o CNS), la funzione di consultazione degli accordi depositati presso qualsiasi COA, nei quali sia presente un collegamento con l’avvocato che effettua la ricerca (soggetto depositante, difensore, co-difensore, difensore di controparte).

 

La piattaforma sostituisce il gestionale CNF precedentemente in uso per il deposito degli accordi di negoziazione a fini statistici.

Quindi, essa deve ora essere utilizzata per il deposito di tutti gli accordi, compresi quelli in materia di famiglia, i quali non possono più essere trasmessi via pec all’Ordine.

 

Al fine di consentire la completezza e la gestione unitaria dell’archivio degli accordi in materia di famiglia, è necessario che gli avvocati che hanno inviato via pec tali accordi al Consiglio dell’Ordine (e non hanno già caricato gli stessi accordi nella nuova piattaforma) provvedano a caricarli nella propria area personale della piattaforma CNF, unitamente all’autorizzazione o al nulla osta rilasciato dalla Procura.

Per facilitare l’operazione, nelle prossime settimane l’Ordine contatterà via pec gli avvocati interessati, ritrasmettendo gli accordi e i provvedimenti della Procura ricevuti.

 

Nella pagina del sito web del CNF https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/gestionale-deposito-accordi sono disponibili ulteriori indicazioni sul funzionamento della piattaforma e il link di accesso all’area personale.

 

Per accedere al gestione, cliccare qui https://negoziazione.consiglionazionaleforense.it/

 

 

        1.1. come depositare un accordo

Gli Avvocati, previa autenticazione informatica tramite SPID o CNS, cliccando su "nuovo deposito"  

1. compilano alcuni campi contenenti:

  • le informazioni necessarie relative alla materia della negoziazione, alle Parti coinvolte, agli Avvocati difensori, avversari e co-difensori che hanno assistito le stesse, ed alle date della procedura;

  • le informazioni utili ai fini del monitoraggio statistico nazionale ex art. 11 d.L. 132/2014, che variano in funzione della materia dell'accordo;

2. procedono all'upload (caricamento on-line, tramite la stessa piattaforma) dell'accordo di negoziazione in formato pdf;

3. inviano l'accordo "con un click" e ricevono una PEC di conferma di cortesia che informa dell'avvenuto deposito.

 -  vai al tutoria video di youtube    
 

       1.2. le negoziazioni in materia di famiglia

Come noto, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita in materia familiare deve essere accompagnato da nullaosta ovvero da autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. Il comma 2-bis dell'art. 6 d.L. 132/2014 prevede che "l'accordo è trasmesso con modalità telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione. Il procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti".

Il nullaosta o l'autorizzazione può essere contenuto nello stesso file dell’accordo ovvero può essere trasmesso anche in file separato. La circolare Ministero di giustizia 28/02/2023 (47073.U) al momento prevede che "in attesa che venga strutturato il flusso telematico che consentirà tali comunicazioni, gli uffici competenti sono autorizzati ad accettare il deposito in forma cartacea da parte degli avvocati che assistono le parti degli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 132 del 2014".

Per i motivi di cui sopra, la piattaforma permette - temporaneamente - il deposito in upload sia dell’accordo di negoziazione, sia del file contenente il nullaosta o l’autorizzazione del competente procuratore della Repubblica qualora distinto.

       1.3. come consultare le informazioni relative agli accordi di negoziazione depositati

 

Gli Avvocati hanno a disposizione una nuova funzione che permette di consultare, sempre nell'area riservata, attraverso il menù "Archivio Depositi"  
tutti i depositi effettuati presso un qualsiasi Consiglio dell'Ordine degli avvocati italiani, che presentano un collegamento non solo come soggetto "depositante", ma anche come difensore, co-difensore ovvero difensore di controparte. Le informazioni relative al deposito sono (1) "stato" (ad esempio "da approvare", "presentato" ovvero depositato, "rifiutato"), (2) data di trasmissione, (3) COA di deposito, (4) numero, (5) oggetto, (6) avvocato che ha effettuato il deposito "Depositante", (7) Co-difensori / Controparti. E', inoltre, possibile, effettuare il download dell'allegato accordo.