Cassazione: no alla trascrizione degli atti stranieri che riconoscono la paternità del genitore non biologico di un bambino nato dalla gestazione per altri.

In allegato il comunicato stampa dell'Ufficio Relazioni con i mezzi di informazioni, sulla “Sentenza in materia di procreazione medicalmente assistita”.

 

Non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano Il provvedimento di un Giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico (c.d. genitore d'intenzione).

 

La Corte ha ritenuto che il riconoscimento del rapporto di filiazione con l'altro componente della coppia si ponesse in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, ravvisando in tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell'istituto dell'adozione.

 

La Corte, tuttavia, precisa che i valori tutelati dal predetto divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti sull'interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983. 

 

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