Avvocati. Credito privilegiato ex art. 2751-bis n. 2 esteso anche all'IVA e al contributo della Cassa Previdenza

L’art. 1, comma 474, della legge di bilancio per l’anno 2018 (legge n. 205/2017) ha modificato l’art. 2751 bis, numero 2), del codice civile.

 

Si tratta di una disposizione importante che porrà termine alle controversie in merito all’applicabilità di tale privilegio al contributo dovuto alla cassa di previdenza e all’IVA.

La norma prevede  l’estensione del privilegio generale sui mobili anche al «contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto».

 

Per effetto della novella, l’art. 2751 bis c.c., numero 2), nel testo in vigore dall’1 gennaio 2018, recita:

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione.