Il Ministro della Giustizia ha firmato uno schema di decreto (qui sotto allegato), già trasmesso al Consiglio di Stato, che prevede alcune modifiche dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
Queste le modifiche:
- è introdotta una tabella con parametri ad hoc per l'attività dell'avvocato nel procedimento di mediazione e di negoziazione assistita (tabella 25 bis): parametri che variano a seconda degli scaglioni di valore di riferimento tra i sei previsti ed a secondo della fase della procedura cui l’avvocato ha partecipato (le fasi previste sono tre: fase dell’attivazione; fase di negoziazione; conciliazione);
- limiti al potere giudiziale di riduzione dei compensi: il giudice non può ridurre il compenso in misura superiore al 50% e in misura non superiore al 70% per la fase istruttoria. Limiti al potere di riduzione sono previsti anche per i compensi spettanti nel processo penale;
- giudizi amministrativi: il compenso per la fase introduttiva è di regola aumentato fino al 50% quando sono proposti motivi aggiunti;
- sono aumentati i compensi per l'avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale: è incrementato il compenso spettante per i soggetti assistiti oltre il primo ed è aumentata la soglia massima di soggetti assistiti (da 20 a 30);
- arbitri: i compensi previsti dall'apposita tabella si applicheranno a favore di ciascun arbitro, e non più all'intero collegio.
Non sono stati accolti diversi punti della proposta del CNF:
- la semplificazione della struttura parametrica, con la previsione di tabelle con indicati i parametri previsti per il I e II grado a prescindere dall’autorità giudiziaria competente;
- la reintroduzione, per l’attività stragiudiziale, della distinzione tra attività di consulenza e di assistenza, con distinti e diversi compensi per le due attività;
- la previsione di un compenso per la fase post decisoria per le “necessarie” attività che vengono svolte dopo la sentenza;
- la previsione di compensi per la fase cautelare per i procedimenti innanzi al TAR e Consiglio di Stato;
- la richiesta di un aumento del compenso per l’atto di precetto.