In allegato la circolare del Ministero della Giustizia - in rettifica alla precedente - sull'ammissione alla procedura di compensazione fiscale dei crediti vantati da avvocati che esercitano la professione in forma associata.
Secondo il Ministero, la compensazione di crediti del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è consentita senza distinzione tra gli avvocati che esercitano individualmente la professione e quelli che la esercitano in forma associata o societaria poiché, diversamente interpretando, si determinerebbe "una disparità di trattamento tra il professionista individuale e il professionista associato, entrambi chiamati a esercitare la difesa personalmente".
Il Ministero ha emesso la circolare in accoglimento delle osservazioni svolte dal Consiglio Nazionale Forense.