Se potessi avere 1.000 euro al mese. Assegno divorzile e tenore di vita. Prime applicazioni della nuova giurisprudenza della Suprema Corte.

In allegato la ordinanza del Tribunale di Milano, sez. IX Civile del 22 maggio 2017, con cui il Giudice Buffone recepisce i nuovi orientamenti della Cassazione in tema di assegno divorzile.

 

Il Giudice meneghino ricorda come il tradizionale orientamento della Suprema Corte - secondo il quale i “mezzi adeguati” per determinare l’emolumento divorzile devono essere raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio - sia superato dal nuovo insegnamento (Cass. Civ., 10 maggio 2017 n. 11504), di seguito riassunto.

Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse:

A) deve verificare, nella prima fase se la domanda all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" (possesso di redditi e/o di cespiti patrimoniali, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale della stabile disponibilità di una casa di abitazione);

B) deve "tener conto", nella seconda fase -  della determinazione dell’assegno -  di tutti gli elementi indicati dalla norma («[....] condizioni dei coniugi, [....] ragioni della decisione, [....] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [....] reddito di entrambi [....]»), e "valutare" «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio.

 

La peculiarità dell'ordinanza consiste nell'individuazione del parametro (non esclusivo) di riferimento per individuare l'indipendenza economica,  vale a dire la la capacità per una determinare persona adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali).

Parametro, che secondo il Giudice del Tribunale di Milano, può essere rappresentato dall’ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente (ove non superato) a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato (soglia che, ad oggi, è di euro 11.528,41 annui ossia circa euro 1000 mensili).

Con la precisazione che per adattare “in concreto” il concetto di indipendenza, ulteriore parametro può anche essere il reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive ed abita. 

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Ordinazna sez. IX civile MI 22.5.2017.pd
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