Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. La sentenza e le motivazioni in sintesi

Con la sentenza  allegata (la numero 11504/2017) la Corte di Cassazione elimina il riferimento al tenore di vita in sede di valutazione del diritto all'assegno divorzile.

 

Le premesse della Corte.

Una volta sciolto il matrimonio (o cessati gli effetto civili), i coniugi devono considerarsi “persone singole”, salvo l’esercizio – in presenza di figli – della responsabilità genitoriale.

L’assegno di divorzio è condizionato dall’accertamento – in capo all’ex coniuge richiedente l’assegno– della mancanza di “mezzi adeguati”  o, comunque, dell’impossibilità di “procurarseli per ragioni oggettive”.

Solo all’esito positivo dell’accertamento delle condizioni del diritto all’assegno (mancanza di mezzi o adeguati o impossibilità di procurarseli) si passerà alla seconda fase: quella della determinazione quantitativa dell’assegno.  Si tratta di una premessa necessaria, secondo i Giudici, per ribadire il discrimine tra la solidarietà economica post coniugale (ratio dell’assegno) e l’arricchimento ingiustificato. Riconoscere il diritto all’assegno anche in assenza delle condizioni indicate rappresenterebbe, appunto, il riconoscimento di un diritto ad un ingiustificato arricchimento.

 

Ciò doverosamente chiarito, la Corte si addentra nell’individuazione del parametro di riferimento cui rapportare l’adeguatezza – inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente l’assegno e ritiene non più attuale, per diverse ragioni, il parametro del “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio”:

1) il parametro del tenore di vita – se applicato nella fase dell’accertamento delle condizioni del diritto all’assegno – collide con la natura del divorzio (il venir meno del rapporto matrimoniale, sia sul piano personale che economico patrimoniale).

Il diritto all’assegno è riconosciuto all’ex coniuge richiedente come “persona singola” e non come parte di un rapporto matrimoniale estinto.

2) La modifica del costume sociale: ormai è generalmente condiviso “il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile".

Non solo, ma sottolinea la Corte come “un'interpretazione delle norme sull'assegno divorzile che producano l'effetto di procrastinare a tempo indeterminato il momento della recisione degli effetti economico-patrimoniali del vincolo coniugale, può tradursi in un ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia successivamente alla disgregazione del primo gruppo familiare, in violazione di un diritto fondamentale dell'individuo”

3) Nel giudizio sulla sussistenza delle condizioni al diritto all’assegno non possono rientrare valutazioni di tipo comparativo tra le condizioni economiche degli ex coniugi, dovendosi avere riguardo esclusivamente alle condizioni del soggetto richiedente l'assegno. In altri termini se è accertato che il coniuge richiedente l’assegno è "economicamente indipendente" o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto.

 

I principali indici per accertare la sussistenza della indipendenza economica saranno: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri e del costo della vita nel luogo di residenza  della persona che richiede l'assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Download
Cass. 11504-2017.pdf
Documento Adobe Acrobat 110.0 KB