Avvocati. Le Sezioni Unite confermano la legittimità del divieto di rendere noti i nomi dei clienti

Il rapporto tra cliente ed avvocato non è solo un rapporto privato di carattere personale e non può essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato (in allegato, Cass. SS.UU. 9861/17).

 

La sentenza afferma la legittimità della previsione del Codice deontologico forense secondo la quale è vietato all’avvocato, nelle informazioni al pubblico, indicare il nominativo dei propri clienti, ancorché questi vi consentano, nell’ottica di una necessaria cautela diretta ad impedire una diffusione che potrebbe riguardare non solo i nominativi dei clienti stessi ma anche la particolare attività svolta nel loro interesse con interazioni di terzi, prestandosi ad interferenze, condizionamenti e strumentalizzazioni.

 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ribadiscono che il rapporto tra clienti ed avvocati non ha valenza meramente privatistica a carattere libero professionale, ma risente positivamente della “forte valenza pubblicistica” della professione forense.

La regolamentazione in ogni sua parte ed in modo determinante del rapporto professionale, per quanto riguarda la relativa costituzione o la cessazione, non è rimessa in via esclusiva alle considerazioni di carattere personale o alle valutazioni di natura economica e, quindi, alle volontà dei contraenti.

Ciò in ragione dell’obbligatorietà della difesa tecnica nell’ambito del processo penale, nonché dell’ampiezza dei poteri (e dei doveri) dei procuratori alle liti nell’ambito del processo civile:  elementi questi che evidenziano inequivocabilmente quella peculiarità dell’attività forense, giustificata appunto dalla funzione svolta, che è idonea a legittimare le predette limitazioni dell’autonomia contrattuale in un contesto “che non può essere ricondotto pienamente e semplicemente ad una logica di mercato”.

Sono allora la particolarità del ruolo dell’avvocato ed il suo status pubblicistico, derivante dall’essere “il necessario partecipe dell’esercizio diffuso della funzione giudiziale”, che giustificano, sempre secondo le SS.UU., la complessa normativa professionale alla luce del cui valore pubblicistico deve essere valutata la legittimità di quelle previsioni deontologiche restrittive della libertà d’iniziativa.

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Cass. SS.UU. 9861-2017.pdf
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