Protocollo Cassazione, CNF e avvocatura dello stato sul nuovo rito civile

È stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura Generale dello Stato sull'applicazione del nuovo rito, al fine di ricercare una interpretazione il più possibile condivisa su alcuni punti della riforma del processo civile di cassazione.

 

Di seguito il testo del Protocollo e della relazione di accompagnamento al Protocollo, che illustra le novità della riforma di cui al D.L. 168/2016 e gli argomenti trattati.

 

Le novità principali:

1.    il procedimento ordinario diviene quello camerale;

2.    il procedimento dinanzi alla sesta sezione è stato riscritto, essenzialmente con l’eliminazione della relazione;

3.    è stata eliminata la possibilità di partecipazione delle parti all’adunanza in camera di consiglio, sia nel procedimento dinanzi alla sesta sezione, sia nel procedimento dinanzi alla sezione semplice, sia nel procedimento per regolamento di giurisdizione (art. 380-ter);

4.    la novella si applica ai ricorsi depositati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione (30 ottobre 2016), nonché a quelli già depositati alla stessa data per i quali non era stata fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio.

 

Il protocollo d’intesa tratta sette punti:

Il primo riguarda il regime transitorio.

Il secondo punto riguarda il deposito della prova della notifica del ricorso e del controricorso, da farsi con la memoria o comunque entro l’orario di inizio dell’adunanza camerale.

Il terzo punto riguarda il contenuto dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale.

Il quarto punto riguarda l’invio telematico, non appena ciò sarà possibile, delle conclusioni della Procura Generale ai difensori e altresì dell’avviso del mancato deposito di dette conclusioni.

Il quinto punto si occupa dell’indicazione della proposta del relatore di trattazione camerale dinanzi alla sesta sezione;

Il sesto punto concerne la lunghezza delle memorie da depositarsi in vista della trattazione camerale; si è convenuto che esse non superino, di regola, le quindici pagine.

Il settimo e ultimo punto prevede che le parti possano chiedere che il ricorso avviato alla trattazione camerale dinanzi a sezione ordinaria venga invece trattato in pubblica udienza, indicando la questione di diritto di particolare rilevanza che a loro avviso giustifica la discussione pubblica.

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Protocollo Cassazione, CNF, Avv. General
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Relazione accompagnamento Protocollo Cas
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